This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.
This content is blocked due to privacy reasons, you need to allow the use of cookies.

Cosa prevede il Dl Rilancio del 19 maggio 2020 sul credito d’imposta per spese di sanificazione luoghi di lavoro da rischio Coronavirus (voci di spesa, destinatari, modalità).

Il nuovo Decreto Rilancio firmato dal governo il 13 maggio 2020 ed entrato in vigore il 19 maggio 2020 abroga l’art. 64 del Decreto Cura Italia (mai partito per la mancanza del decreto attuativo) e cambia le carte in tavola per quanto riguarda gli aiuti economici alle aziende per la sanificazione degli ambienti di lavoro da rischio Covid-19.
Rimangono validi infatti gli obblighi di sanificazione e pulizia previsti dal Protocollo contenuto all’interno del DPCM del 26 aprile (e ribaditi poi dal DPCM del 17 maggio), ma subentrano diverse novità relativamente al credito d’imposta previsto dal governo per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
Rispetto al Decreto “Cura Italia” (che prevedeva un credito d’imposta del 50% per spese fino a 20 mila euro) il Decreto Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020n. 34 aumenta la somma delle risorse stanziate a copertura del bonus sulla sanificazione che passa da 50 a 200 milioni di euro per l’anno 2020 e istituisce un credito d’imposta del 60% fino a 60 mila euro per “la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”

Dl Rilancio e Sanificazione Ambienti di Lavoro da Coronavirus: per quali spese è previsto il credito d’imposta.

Con il DPCM del 26 aprile il governo stabiliva per le aziende l’obbligo di sanificazione dei propri ambienti di lavoro in vista della riapertura in fase 2, “anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”.

Con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 (articolo 125) il governo ha infatti istituito per le imprese un Credito d’imposta pari al 60% fino a 60.000 euro per “le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
In particolare le spese previste per il credito d’imposta al 60% sono le seguenti:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Decreto Rilancio e Sanificazioni: i destinatari del credito d’imposta al 60%

Cambiano rispetto al Decreto Cura Italia anche i destinatari del bonus sanificazione. Il Dl rilancio stabilisce infatti che il credito d’imposta al 60% per spese fino a 60 mila euro spetta:
ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Modalità di utilizzo e procedure di attuazione del nuovo credito d’imposta per attività di sanificazione

L’articolo 125 del decreto Rilancio spiega anche come utilizzare il credito d’imposta ai fini di attività di sanificazione, introducendo anche alcune novità rispetto al decreto Cura Italia:

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Cambiano anche i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, per cui non servirà più attendere il varo del decreto attuativo di MEF e MISE ma verranno stabiliti:

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto […] al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Dl Rilancio: Bonus Sanificazione anche per imprese del settore turistico

Previsto dal decreto Rilancio anche un sostegno economico per le spese di sanificazione delle aziende del settore turistico: viene infatti istituito dal Decreto Legge 19 maggio 2020 un fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 come contributo alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi contro la diffusione del Coronavirus per imprese turistico ricettive, aziende termali e stabilimenti balneari.

Write a comment

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi